Formazione e servizi a pagamento

Aziende-Tirocini extracurriculari

Tirocini extracurriculari

I tirocini extracurriculari possono avere durata compresa tra i 2 e i 12 mesi, sono soggetti all’onere di corrispondere una indennità minima di 500,00€ mensili al tirocinante, e Educo, come ente promotore, può farsi carico degli oneri formativi relativi alla sicurezza (come da Accordo Stato Regioni 2011 – Rischio basso).

Possiamo estendere analoghe condizioni di favore anche all’ipotesi di assunzione o avvio al tirocinio di candidati individuati direttamente dalle aziende e indipendentemente dal settore di appartenenza.

Nell’anno 2021 Educo è stato promotore di n. 339 tirocini extracurriculari, di cui 124 all’interno del programmi di  finanziamento ( Garanzia Giovani – Dote Unica  Lavoro); se ne sono conclusi con successo (raggiungimento degli obiettivi formativi concordati e presenze assidua e continua per almeno il 70% del monte ore complessivo) oltre 304 . Attualmente  circa il 60% di questi casi il rapporto è proseguito , senza soluzione di continuità, con rapporto di lavoro subordinato ( alcuni dei  tirocini attivati  nel 2021 sono tuttora in corso, pertanto  la percentuale di inserimenti  è  destinata a crescere ulteriormente).

Formazione obbligatoria

Educo eroga, a catalogo e su richiesta delle aziende, in funzione delle specifiche esigenze, i corsi obbligatori in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare:

Corso di Formazione per R.L.S. ai sensi dell'art. 37 10-11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L’art. 47 del T.U.81 prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. L’RLS deve ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (32 ore), tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Corso di aggiornamento per R.L.S.

Il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Corso per R.L.S. - Datore di lavoro ai sensi dell’art. 34 del testo unico 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Il percorso formativo per i Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative svolte.

I corsi sono articolati pertanto per tre differenti livelli di rischio:
Basso rischio – 16 ore
Medio rischio – 32 ore
Alto rischio – 48 ore

Corsi di formazione per addetti al primo soccorso (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma9 e 45 comma 1 - D.M. 388/03 e s.m.i.)

Il D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenuto conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Gli incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (triennale). A questi fini, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 388/03, le aziende vengono classificate in tre gruppi:

GRUPPO A

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, […] centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie […], lavori in sotterraneo […], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gli Addetti al Primo Soccorso delle aziende appartenenti al GRUPPO A devono frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (6 ore).

 

GRUPPO B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

GRUPPO C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gli Addetti al Primo Soccorso di aziende appartenenti ai GRUPPI B e C devono frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).

Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 - D.M. 3/9/21)

In base alla classe di rischio in cui l’azienda rientra, i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione.

LIVELLO 1:
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

LIVELLO 2:
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)

LIVELLO 3:

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)

Corsi di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37(2) D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Il citato Accordo Stato-Regioni ha disciplinato l’articolazione dei percorsi formativi per i LAVORATORI, gli oneri collegati e la durata minima complessiva dei corsi in base alla classificazione Ateco dell’azienda:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio basso: totale 8 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio medio: totale 12 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori a classe di rischio alto: totale 16 ore

La Formazione del PREPOSTO deve comprendere quella dei lavoratori come articolata nei punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore

La formazione dei DIRIGENTI sostituisce integralmente quella dei lavoratori ed è strutturata in 4 moduli della durata minima complessiva di 16 ore

Per i lavoratori assunti successivamente al’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni, la formazione deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Organizzazione corsi

Se siete interessati a partecipare ad uno dei corsi in elenco, potete contattarci allo 030-2807576 int.4 o tramite mail a anna.bruni@educobrescia.it, per informazioni di dettaglio.

Se volete organizzare il corso presso la vostra sede, siamo a disposizione per un preventivo personalizzato.

Corso di aggiornamento per R.S.P.P.

L’’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 stabilisce che l’aggiornamento, già previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 2006, deve avere periodicità quinquennale.

Consulenza

Educo è a disposizione per consulenze gratuite in merito a tutti i fabbisogni formativi delle aziende, relativi ad espresse previsioni di legge o a specifiche esigenze. In funzione delle vostre necessità, tempistiche od esigenze organizzative, Educo può prevedere interventi ad hoc e personalizzati, anche presso la vostra sede.

Per maggiori informazioni e consulenze contattateci: